Buongiorno, come è valutabile la sentenza TAR Toscana n. 1260 del 4 ottobre nella parte in cui scrive:
“si aggiunga che al Codice dei contratti pubblici debbono ritenersi soggette anche le procedure di co-progettazione e partenariato, salvo che siano dirette alla formazione di rapporti puramente gratuiti”, quando la gratuità non appare un elemento necessario per le co-progettazioni ex art. 55 del Codice del terzo settore?
Il Decreto ministeriale 31 marzo parla di risorse economiche da ricondurre ai contributi, altroché pura gratuità.
Buongiorno, concordando sulle precisazioni dei colleghi, aggiungo tre temi a cui accennai in un incontro:
– l’opportunità di linee guida più strutturate per la compilazione delle schede POA o anche per le altre sezioni
– la possibilità di ulteriori finestre temporali per il monitoraggio delle schede, affinché vi sia sempre cognizione dello stato attuale delle attività
– la possibilità di aggiungere nuove schede in corso d’opera (es. nel monitoraggio finale), dato che, presumo, nei prossimi anni non tutto sia programmabile nei dettagli (e spero perché vi siano finanziamenti ingenti a cui attingere!).
Un caro saluto.
Massimiliano Marcucci, Responsabile Ufficio di Piano Coeso Sds Grosseto
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